Lo statuto

 

STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE MESSERNICOLA


Art. 1. -  Come da scrittura privata redatta il 14 luglio 2004 a Capograssi (Sa),

è costituita l’Associazione culturale “Messer Nicola”, con c. f. 91246230378

e con sede legale in Bologna, alla via de’ Carbonesi n. 12.

In seguito la sede sociale potrà essere variata, per necessità interne all’Associazione, e potranno essere costituite altre sedi secondarie, in Italia e all’estero.

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato ed è regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del C.C.

L’Associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione.


Art. 2. -  L'Associazione ha per scopo principale la promozione della conoscenza di comuni radici culturali e storiche, attraverso ricerche storiche e archivistiche inerenti le vicende delle Famiglie Sernicola e Sarnicola e dei suoi componenti, al fine di rendere più forte il sentimento di identità e i legami di solidarietà.

L’Associazione intende anche promuovere, facilitare e incentivare incontri tra i componenti delle famiglie Sernicola e Sarnicola esistenti in Italia e nel mondo.

Inoltre l’Associazione promuove ogni incentivo fra i giovani volto alla dedizione alla ricerca storica, aiutando e consigliando nella acquisizione dei corretti strumenti di ricerca.

L’Associazione intende anche promuovere, eventualmente in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, la progettazione e la realizzazione di ogni forma di manifestazione pubblica mirante alla divulgazione della conoscenza storica riguardante componenti delle famiglie Sernicola e Sarnicola.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l’Associazione si avvale in maniera prevalente dell’opera volontaria e gratuita dei propri associati.


Art. 3. -  All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani o stranieri che ne facciano richiesta, senza distinzione di nazionalità, sesso, età, credo religioso, convinzione politica.

Diventano soci coloro la cui domanda di ammissione viene accettata dal Consiglio e che versano, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione stabilità ogni anno dal Consiglio.

Il socio che non ha versato entro il trenta giugno la quota associativa riferita all'anno sociale in corso, viene considerati morosi e pertanto perde il diritto di voto. La morosità prolungata per oltre due anni viene sancita dal Consiglio Direttivo che propone all’Assemblea di deliberare la perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde anche per decesso o dimissioni scritte o indegnità sancita dall'Assemblea dei soci.


Art. 4. -  Le entrate dell’Associazione derivano da:

a. - quote associative;

b. - elargizioni, donazioni e qualsiasi contributo pubblico o privato, generico o con una specifica destinazione;

c. - proventi derivanti da eventuali iniziative culturali, comprese la pubblicazioni di bollettini, notiziari, libri e periodici.

d. - proventi derivanti dalla diffusione tra i soci di materiale promozionale coerente con gli scopi associativi.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull’utilizzo di fondi patrimoniali.


Art. 5. - Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

a)Soci fondatori:  sono quei soci che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione, sostenendone l’impegno finanziario; hanno l’impegno morale di sostenere la vita e la gestione dell’Associazione e conseguentemente fanno parte, di diritto, del Consiglio Direttivo.

b)Soci ordinari:  sono coloro che aderiscono all’Associazione provvedendo al pagamento della quota annua nella misura ordinaria fissata annualmente dal Consiglio Direttivo

c)Soci sostenitori : sono quei soci che versano una quota annua nella misura doppia di quella fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, con l’adesione all’Associazione di un intero gruppo familiare fino a cinque persone conviventi.

d)Soci benemeriti: sono quei soci che partecipano all’Associazione dando un contributo maggiore di quello previsto per i soci ordinari e sostenitori, non inferiore alla quota minima fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

e)Soci onorari:  sono quelle personalità, ritenute particolarmente meritevoli e che condividono interessi ed obiettivi dell’Associazione, che il Consiglio Direttivo invita a far parte dell’Associazione per meriti culturali o personali; fanno parte, di diritto, del Consiglio Direttivo quali Consiglieri Aggiunti; non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti.


Art. 6. -  Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.

In particolare hanno diritto:

-di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati;

-di contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione;

-di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto.

Gli associati hanno il dovere:

-di operare nell’interesse dell’Associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;

-di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;

-di impegnarsi attivamente nella vita associativa.


Art. 7. -  L'Associazione è costituita dai seguenti organi:

a.Assemblea Generale dei soci

b.Consiglio Direttivo;

c.Presidente, Vice-Presidente,

d.Segretario,

e.Tesoriere;

f.Collegio dei Probiviri;

g.Revisori dei Conti.


Art. 8.  - L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli iscritti alla Associazione. Ogni associato in regola con la quota associativa ha diritto a un voto e può essere portatore di delega scritta per conto di un solo socio assente .

L'assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo. L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta venga convocata dal Presidente, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.

I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio almeno trenta giorni prima di quello fissato per adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge il Presidente. Inoltre l'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale.

I compiti dell'Assemblea sono:

a.eleggere i componenti del Consiglio Direttivo (eccetto i primi consiglieri nominati all'atto costitutivo e i Consiglieri Aggiunti);

b.eleggere i probiviri ed i revisori dei conti;

c.approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione;

d.esprimere, inoltre, il proprio parere vincolante su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.


Art. 9. -  Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre a un massimo di sette Consiglieri eletti direttamente dall'Assemblea (eccetto i primi nominati nell'atto costitutivo). Alle riunione del Consiglio possono partecipare anche i Soci Onorari in qualità di Consiglieri Aggiunti.

Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni; la carica di consigliere è rinnovabile.

I compiti del Consiglio direttivo sono:

a.eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere tra i componenti del Consiglio;

b.amministrare la gestione dell’Associazione con i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi;

c.delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione.


Art. 10. -  Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, unitamente al Vice Presidente, tra i componenti del Consiglio direttivo stesso.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ha la facoltà di convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale.

È responsabile della conservazione dei libri associativi, delegando allo scopo i Consiglieri.

Il Vice-Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente, ne assume funzioni e incarichi.


Art. 11. -  Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio. Spetta al Segretario coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, con particolare riguardo nel rapporto con i soci nelle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio fissate dal Presidente.

Inoltre è suo compito redigere i verbali del Consiglio direttivo e di conservare il Libro dei verbali.


Art. 12. -  Il Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio. È compito del Tesoriere tenere la cassa, tenere la contabilità e conservare il libro Giornale di Cassa.

Spetta al Tesoriere emettere mandati di pagamento con il concorso del Presidente.


Art. 13. -  Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno e il bilancio d'esercizio deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.


Art. 14. -  L'Associazione ha cura di conservare il libro dei Verbali delle Assemblee, il libro dei Verbali del Consiglio Direttivo; il libro Giornale di Cassa; il libro degli associati e i verbali dei Revisori dei Conti.


Art. 15. -   La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti, eletti dall'Assemblea tra persone idonee allo scopo.

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.


Art. 16. -  Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea.

I probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.


Art. 17. -  Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati a sensi art. 21 C.C. In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità.


Art. 18.  - Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.